1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un DAE e di dotarsi del personale adeguatamente formato e addestrato al suo utilizzo:
a) presìdi sanitari degli aeroporti nazionali, ivi compresi quelli con riconoscimento internazionale;
b) presìdi sanitari delle stazioni ferroviarie;
c) presìdi sanitari delle capitanerie di porto;
d) presìdi sanitari esistenti sulle navi prevalentemente adibite al trasporto passeggeri;
e) treni a lunga percorrenza e treni ad alta frequentazione;
f) farmacie;
g) istituti penitenziari;
h) stazioni di autolinee per il servizio pubblico;
i) stabilimenti industriali, centri commerciali e supermercati con più di 50 dipendenti;
l) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle quali esiste personale formato al «primo soccorso»;
m) strutture aperte al pubblico nelle quali si pratica attività sportiva caratterizzata da intenso coinvolgimento fisico.