Art. 8.
(Installazione obbligatoria dei DAE presso strutture fisse o mobili).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un DAE e di dotarsi del personale adeguatamente formato e addestrato al suo utilizzo:

          a) presìdi sanitari degli aeroporti nazionali, ivi compresi quelli con riconoscimento internazionale;

          b) presìdi sanitari delle stazioni ferroviarie;

          c) presìdi sanitari delle capitanerie di porto;

          d) presìdi sanitari esistenti sulle navi prevalentemente adibite al trasporto passeggeri;

          e) treni a lunga percorrenza e treni ad alta frequentazione;

          f) farmacie;

          g) istituti penitenziari;

          h) stazioni di autolinee per il servizio pubblico;

 

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          i) stabilimenti industriali, centri commerciali e supermercati con più di 50 dipendenti;

          l) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle quali esiste personale formato al «primo soccorso»;

          m) strutture aperte al pubblico nelle quali si pratica attività sportiva caratterizzata da intenso coinvolgimento fisico.